Contrariamente a quanto si potrebbe pensare e diversamente da quanto in questi giorni di discussione sul nuovo governo Gentiloni si sente proclamare anche dai giornalisti, il Consiglio dei Ministri viene nominato dal Presidente della Repubblica con durata indeterminata.
Negli articoli della costituzione che ne regolano la nomina infatti non vi è alcuna indicazione in merito alla durata salvo il fatto che il Governo si dimetta o venga sfiduciato dal Parlamento. In assenza di queste due ipotesi il Presidente del Consiglio ed i Ministri potrebbero restare in carica sine die. In altri termini, analogamente al Presidente della Repubblica, un governo potrebbe durare per piú legislature anche se in effetti si è spesso verificato il caso contrario, nel quale nella medesima legilatura si sono avuti piú governi.
Sono quindi del tutto destituite di fondamento le affermazioni di coloro che si preoccupano dei prossimi incontri a livello internazionale in relazione a possibili nuove elezioni politiche. Che poi la prassi possa essere quella di presentarsi dimissionari in seguito allo scioglimento delle Camere o subito dopo la nomina di un nuovo Parlamento per consentire che si formi un governo in conformità al voto popolare non implica che, in caso anche di elezioni anticipate, in attesa dell'insediamento di Deputati e Senatori neoeletti e della eventuale formazione di un nuovo Consiglio dei Ministri, il precedente abbia quindi meno poteri: tutt'al piú potrebbe essere considerato scarsamente rappresentativo nel caso in cui la compagine politica di cui è espressione, che ne aveva in altri termini votato la fiducia prima delle elezioni, esca sconfitta dalla nuova tornata elettorale. In tale ipotesi ovviamente sarebbe sufficiente la mozione di sfiducia di una nuova maggioranza parlamentare per giungere alla formazione di una diversa compagnine governativa.
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Testi costituzionali (fonte: sito web del Senato)
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La Costituzione
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo III
Il Governo
Il Governo
Sezione I
Il Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri
Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 94
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [cfr. art. 89].
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri [cfr. art. 97 c.1].
Articolo 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
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